Beni del fondo patrimoniale non compresi nel fallimento: possibile comunque l’azione revocatoria
La curatela fallimentare, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore fallito, ben può esperire azione revocatoria al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale
I beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poiché si tratta di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori. Tuttavia, pur non essendo i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale compresi nel fallimento, permane comunque, rispetto ad essi, la legittimazione del debitore e, dunque, la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria del fondo patrimoniale.
Di conseguenza, l’azione revocatoria ordinaria, come da Codice Civile, contro l’atto costitutivo del fondo patrimoniale può essere esperita dalla curatela fallimentare quando ricorrano i presupposti dell’eventus damni e della scientia damni, indipendentemente dalla circostanza che i debiti del fallito siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 34406 del 28 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalla domanda avanzata dalla curatela del fallimento di una ditta individuale e mirata a vedere dichiarata l’inefficacia, per le quote di pertinenza del fallito, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito dal fallito stesso e dalla coniuge, fondo in cui erano confluiti un fabbricato rustico su due elevazioni a, in proprietà, per metà, del fallito, e un terreno edificabile, di esclusiva proprietà del fallito.
In Appello, in particolare, viene sottolineata la pregiudizievole modificazione della situazione patrimoniale del debitore, avvalorata dalla natura dell’atto negoziale, avente ad oggetto la creazione, a titolo gratuito, di un vincolo reale di destinazione e di indisponibilità, nei confronti dei creditori, dei beni immobili di proprietà del fallito, e, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza, in capo al debitore, della scientia damni, desumibile dal fatto che egli aveva vincolato più cespiti immobiliari di rilevante valore patrimoniale.
In generale, i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere appresi alla massa fallimentare, essendo i relativi beni assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, ma la curatela fallimentare, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore fallito, ben può esperire azione revocatoria al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale rappresenta effettivamente un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in esso inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio, fissato dal Codice Civile, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale. Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica.
Il fondo patrimoniale costituito alla luce di quanto previsto dal Codice Civile impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone il Codice Civile in materia di alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti, che la esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi, in fatto, se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni), con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni.
Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Pertanto, la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad esempio, la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.
Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dal Codice Civile sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità, e a questi ultimi è preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti.
La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori. Ciò non toglie, tuttavia, che resta ferma la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto all’azione revocatoria, se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Ragionando in questa ottica, la curatela fallimentare, osservano i giudici di Cassazione, non ha preteso di agire in via esecutiva sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale arrecava pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori e, quindi, ha chiesto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti. E, peraltro, ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che, ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia, non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale, ed è in ciò che consiste il pregiudizio, che, però, la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla curatela, nell’interesse della massa dei creditori, di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.
Correttamente, pertanto, si è focalizzata l’attenzione non già sulla conoscenza della estraneità delle pretese vantate dai creditori ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza dei presupposti di eventus e scientia damni.