Separazione addebitabile al marito ‘padre padrone’: secondario il tradimento perpetrato dalla moglie
A fronte delle condotte violente dell’uomo, poi, è sacrosanto anche l’affido esclusivo del figlio alla donna
‘Padre padrone’ tra le mura domestiche: legittimo addebitare a lui la separazione coniugale e affidare in via esclusiva alla moglie il figlio.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 10281 del 20 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da una triste vicenda ambientata in Puglia.
Protagonisti dello scontro familiare sono moglie e marito, Bruna e Valerio – nomi di fantasia –. A subirne le conseguenze è però anche, anzi soprattutto, il figlio, Franco – nome di fantasia –, quasi maggiorenne ma gravemente malato.
Due i pomi della discordia tra i coniugi in rotta: da un lato, l’addebito della separazione; dall’altro, l’affidamento del figlio.
Sul primo fronte, il giudice d’Appello mette sui piatti della bilancia la condotta violenta di Valerio e la – successiva – relazione extraconiugale di Bruna e, dopo una attenta valutazione, addebita all’uomo la separazione. Ciò perché il tradimento della donna e le condotte prevaricatrici e violente dell’uomo non hanno avuto una pari incidenza nel determinarsi della crisi coniugale, anche considerando la provata anteriorità dei comportamenti violenti del marito nei confronti della moglie (e del figlio minore), rispetto alla relazione adulterina della moglie, spiega il giudice d’Appello.
Impossibile, in sostanza, porre sullo stesso piano l’addebito riconosciuto per una relazione extraconiugale successiva rispetto ad atti di violenza verbale e fisica che, se ritenuti provati, esonerano dal comparare i comportamenti violenti dell’uomo con quelli della moglie, anche alla luce del principio secondo cui le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei dell’altro coniuge.
Addebitata la separazione all’uomo, quindi, il giudice d’Appello dispone l’affido esclusivo del figlio alla madre, indicata come la legittima assegnataria – proprio perché affidataria e collocataria del figlio – dell’assegno unico universale spettante al minore.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate da Valerio.
Va premesso che il legale che rappresenta l’uomo sostiene sia stato commesso un errore in Appello, poiché si è ritenuto che la crisi irreversibile dell’unione coniugale sia addebitabile alla responsabilità esclusiva del marito a causa delle condotte violente nei confronti del coniuge e del figlio minore malgrado, allo stato, ancora sub iudice il procedimento per maltrattamenti iscritto a suo carico e quindi in assenza di una pronuncia di condanna in primo grado, in violazione del principio di non colpevolezza codificato nella Costituzione.
A questa considerazione, però, i magistrati di Cassazione ribattono che la presunzione d’innocenza opera esclusivamente in sede penale e che il giudice, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l’accertamento di comportamenti penalmente censurabili, deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti. E in questo solco si è mossa la Corte d’appello, poiché non può essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale, ragionamento secondo cui, una volta accertata l’anteriorità degli atti di violenza contestati all’uomo ed oggetto del procedimento penale (pendente), rispetto alla relazione extraconiugale della donna, non si poteva non addebitare la separazione pure alla moglie per il legame adulterino intervenuto in una fase in cui il matrimonio era ormai entrato – come riconosciuto dallo stesso Tribunale, senza essere peraltro smentito dall’uomo – in crisi irreversibile proprio a causa dei comportamenti del marito, che, pur denunciati successivamente dalla moglie, si riferivano a fatti (percosse e minacce di morte, umiliazioni, aggressioni anche nei confronti del figlio minore) avvenuti e consumati prima del tradimento compiuto dalla donna.
Sacrosanto, quindi, anche secondo i magistrati di Cassazione, addebitare la separazione coniugale all’uomo, alla luce delle prove raccolte durante le indagini penali svolte sulla persona di Valerio, prove sufficienti a legittimare il convincimento circa l’esclusiva responsabilità delle condotte violente dell’uomo sulla fine dell’unione coniugale.
Passando poi alle critiche rivolte dal legale dell’uomo in merito alla decisione di affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, i magistrati di Cassazione partono da una premessa: l’affidamento non condiviso del minore costituisce eccezione alla norma che riconosce il diritto e il valore della bigenitorialità. Ciò detto, però, nella vicenda in esame vi sono molteplici ragioni a giustificare la deroga al principio generale, ossia l’affido esclusivo del figlio minore alla
madre. In questa prospettiva, difatti, vanno considerate le condotte che hanno costituito il presupposto per il provvedimento, a carico di Valerio, di sospensione della responsabilità genitoriale (prima) e di decadenza della responsabilità genitoriale (poi), quest’ultimo revocato, condotte poste in essere anche ai danni del minore e consistite nel cambio della serratura per impedire il rientro della donna nella abitazione familiare, nell’impedimento alla donna di far visita al figlio, cui era stato impedito di uscire e di andare a scuola nonostante la grave patologia da cui è affetto, nell’inadempimento alle statuizioni del Tribunale dei minorenni, nell’inadempimento agli obblighi di mantenimento – fissato in 650 euro ma corrisposto solo parzialmente, cioè con una cifra pari a 300 euro –, senza dimenticare infine il disagio esistenziale del figlio, il quale — a seguito di tali condotte – non intende più incontrare il padre e ha manifestato una forma di chiusura totale e irreversibile rispetto a tutti gli interventi posti in essere dagli assistenti sociali e dai vari psicologi che si sono occupati della vicenda, i quali hanno evidenziato, al riguardo, la loro totale impotenza rispetto alla decisione del ragazzo di non incontrare più il padre.
In sostanza, si è appurato che l’esposizione a situazioni dolorose ed angoscianti depone per escludere l’affido condiviso, non essendovi – con tutta probabilità – la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali dell’uomo nei confronti del figlio, animato da aperta ostilità e rancore nei confronti del padre, il quale non pare in grado di dargli equilibrio e serenità.
Dunque, il provvedimento contestato dall’uomo, ben lungi dal porsi in contrasto con il diritto del minore alla bigenitorialità, ha in realtà inteso individuare la condizione che possa al meglio tutelare il minore ed il suo sviluppo psico-fisico, chiosano i magistrati di Cassazione, ribadendo, in ultima battuta, che, nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, le autorità nazionali devono garantire un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e, nel farlo, devono attribuire una particolare importanza all’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori, e perciò se, da un lato, l’interesse superiore del minore impone che i legami tra lui e la sua famiglia siano mantenuti e che solo circostanze del tutto eccezionali possano portare a una rottura del legame famigliare al momento opportuno da ricostruire, per altro verso è necessario garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse e quindi non si può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di suo figlio.