Sanatoria del manufatto abusivo: necessaria la doppia conformità dell’opera
In sostanza l’opera deve essere conforme agli strumenti urbanistici ed alla normativa urbanistica vigenti sia all’atto della realizzazione dell’illecito sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria

Sacrosanto l’obbligo di doppia conformità per la sanatoria del manufatto realizzato abusivamente. Valido il paletto fissato dalla normativa statale che comporta, di conseguenza, l’abrogazione della precedente legge regionale che, in materia di illecito edilizio, richiedeva unicamente la conformità dell’opera al momento del rilascio del titolo in sanatoria. I giudici precisano che successivamente all’entrata in vigore, nel 1980, della legge regionale del Lazio, il legislatore è intervenuto nella materia della regolarizzazione delle opere abusive, richiedendo, in particolare, il requisito della cosiddetta doppia conformità, così sancendo che l’opera deve essere conforme agli strumenti urbanistici ed alla normativa urbanistica vigenti sia all’atto della realizzazione dell’illecito sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Abrogate, di conseguenza, le precedenti disposizioni normative regionali, laddove consentivano la regolarizzazione delle costruzioni abusive a fronte unicamente della conformità dell’opera al momento del rilascio del titolo in sanatoria. (Parere del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato)