Ostacolo imprevisto e frutto di incuria: il cittadino cade ma non ottiene alcun risarcimento
Escluso ogni pur minimo addebito a carico del Comune. Due dettagli inchiodano la persona offesa: l’orario e la visibilità dell’ostacolo
Nessun addebito a carico del Comune per la caduta subita dal privato cittadino inciampato su un palo della segnaletica stradale abbandonato lungo il marciapiede. Decisivi due dettali: l’orario e la visibilità dell’ostacolo.
Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 22242 dell’1 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto capitato nella Capitale.
Il fattaccio risale ad oltre otto anni fa, quando un uomo, in una giornata di inizio gennaio, poco dopo mezzogiorno, mentre cammina su un marciapiede, cade rovinosamente per terra, a causa della presenza di un palo della segnaletica stradale lì abbandonato, e riporta serie lesioni.
Per il cittadino capitolino non ci sono dubbi sulla responsabilità addebitabile al Comune, a fronte della presenza di un ostacolo imprevisto e frutto di incuria. Consequenziale, quindi, l’istanza risarcitoria avanzata nei confronti di ‘Roma Capitale’ e mirata all’ottenimento di oltre 13mila euro come ristoro economico per i danni subiti a seguito del capitombolo.
Per i giudici di merito, però, nessuna colpa è attribuibile al Comune, a fronte della condotta, improntata a negligenza, tenuta dal soggetto danneggiato, condotta tale da integrare il caso fortuito e da escludere la responsabilità del custode, cioè dell’ente locale.
In particolare, in Appello viene sottolineato che l’incidente è avvenuto in pieno giorno e in condizioni di normale visibilità, tali da escludere che il privato cittadino, camminando sul marciapiede, non potesse non accorgersi dell’ostacolo.
Tirando le somme, il capitombolo è avvenuto a causa del comportamento distratto del cittadino, sanciscono i giudici di merito.
Questa valutazione è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali ‘inchiodano’ il privato cittadino alle proprie responsabilità, liberando quindi ‘Roma Capitale’ da ogni addebito.
In generale, la responsabilità per i danni da beni in custodia ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Di conseguenza, ragionando sull’episodio alla base del contenzioso, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza del palo sul marciapiede) e la conseguente caduta accidentale, il custode può andare esente dalla responsabilità solo alle seguenti condizioni: la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito; il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, è logica, secondo i magistrati di Cassazione, l’esclusione di ogni addebito a carico del Comune di Roma, essendosi valutata l’imprudenza o la negligenza del cittadino in relazione alla indubbia piena visibilità del palo segnaletico sul marciapiede, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno. In sostanza, in dette condizioni, quindi, è evidente che se il cittadino avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando – nella prospettiva del custode – la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso.