Inversione ad U al casello: sacrosanta la multa
Respinta la tesi secondo cui la condotta illecita sussisterebbe solo ove si facesse inversione ad U attraversando lo spartitraffico
Entrata al casello, inversione ad U, uscita dal casello: legittima la sanzione per l’automobilista. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 627 del 12 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto la tesi secondo cui la condotta illecita sussisterebbe solo ove si facesse inversione ad U attraversando lo spartitraffico.
Scenario dell’episodio, risalente al dicembre del 2017, è il casello autostradale di Mondovì. A finire nei guai è una donna, che, alla guida della propria vettura, compie una manovra azzardata, cioè un’inversione ad U del senso di marcia sullo svincolo antistante il casello. Nello specifico, come da verbale redatto dalla Polizia Stradale, la donna è entrata in territorio autostradale percorrendo la corsia ‘Telepass’ e subito dopo ha effettuato inversione uscendo dallo stesso casello di Mondovì, sempre utilizzando la corsia ‘Telepass’.
Inevitabile la sanzione, con revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo. Sanzione illegittima, secondo il Giudice di pace, ma confermata, invece, dal giudice del Tribunale, alla luce della manovra vietata posta in essere dalla automobilista.
In Tribunale viene fatto riferimento all’estratto dei transiti presso l’Ufficio Pedaggi, estratto che ha registrato il veicolo, abbinato al ‘Telepass’ utilizzato dalla donna, in entrata alle ore 13:36:07 al casello di Mondovì e in uscita allo stesso casello alle ore 13:36:45.
Per il giudice, poi, è necessaria una considerazione: la violazione contestata alla donna non richiede necessariamente il superamento di uno spartitraffico ma è sufficiente il cambio di carreggiata, e sono da ricomprendere nella categoria di carreggiate, rampe e svincoli, anche le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali, poiché le manovre di inversione provocherebbero grave turbamento alla circolazione in una zona utilizzata esclusivamente per l’uscita e l’entrata in autostrada, essendo inaspettata la presenza di veicoli che non mantengono un assetto di marcia conforme a quello previsto.
E sulla stessa linea di pensiero si attesta anche la Cassazione, confermando in via definitiva il verbale a carico della automobilista.
Decisivo è il riferimento a quanto accertato dalla Polizia Stradale: dalla documentazione a disposizione, difatti, non emergono contraddittorietà o incertezze sulla ricostruzione dell’episodio. E, comunque, non è rilevante comprendere il luogo esatto della prima inversione del senso di marcia, a fronte del fatto che è stata contestata una seconda inversione in territorio autostradale, come si legge nel verbale, chiariscono i giudici di Cassazione, senza dimenticare ulteriori elementi probatori esterni a corredo del verbale, ossia l’estratto cronologico dell’utilizzo del dispositivo ‘Telepass’ installato sulla vettura della donna e l’estratto dei transiti registrati dall’apparato ‘Telepass’ presso l’Ufficio Pedaggi.
Centrale, però, è la questione sollevata, alla luce del ‘Codice della strada’, dalla automobilista. Nello specifico, la donna sostiene manchi il presupposto di operatività della norma, che prevede l’ipotesi di inversione di marcia effettuata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade attraversando lo spartitraffico oppure il fatto di percorrere la carreggiata (o parte di essa) nel senso di marcia opposto a quello consentito e ritiene che estendere l’operatività della norma alle aree dei caselli di entrata e di uscita significherebbe violare il principio di tassatività che governa pure gli illeciti amministrativi.
Queste obiezioni non convincono, però, i giudici di Cassazione, i quali ricordano che il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dal ‘Codice della strada’ non riguarda soltanto le manovre compiute sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli ma anche all’altezza dei varchi, zone, queste ultime, fra le quali sono comprese le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali, in quanto il conducente che inverta il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti della strada, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto.
Peraltro, le aree interessate dei caselli sono quelle anteriori e posteriori e i caselli sono posti nelle carreggiate stesse delle autostrade (cosiddette barriere) oppure lungo le rampe o gli svincoli di collegamento con altre autostrade o con la viabilità ordinaria. Nei relativi piazzali, pertanto, l’invertire il senso di marcia rientra senz’altro nella testuale previsione della disposizione normativa, la quale mira a sanzionare così comportamenti non meno pericolosi (data la normale presenza di più intenso traffico e nonostante la minore velocità dei veicoli) di quello che consiste nel tenere una tale condotta in altre parti della sede autostradale.
Assolutamente privo di fondamento, quindi, l’assunto, proposto dalla automobilista, secondo cui la condotta illecita sussisterebbe solo ove si facesse inversione ad U attraversando così lo spartitraffico, anche perché, chiosano i giudici di Cassazione, è fondamentale valorizzare l’interesse pubblico sotteso alla tutela della sicurezza nella circolazione stradale, anche per la salvaguardia dell’incolumità delle persone in essa coinvolte.