Decreto ingiuntivo non opponibile se l’esecutorietà non è stata sancita prima dell’apertura della procedura concorsuale

Nelle procedure concorsuali che prevedono la formazione del passivo, tra cui la liquidazione del patrimonio, vige il principio di cristallizzazione della situazione debitoria al momento dell’apertura della procedura

Decreto ingiuntivo non opponibile se l’esecutorietà non è stata sancita prima dell’apertura della procedura concorsuale

Nelle procedure concorsuali che prevedono la formazione del passivo, tra cui la liquidazione del patrimonio, vige il principio di cristallizzazione della situazione debitoria al momento dell’apertura della procedura, per cui il decreto ingiuntivo non è opponibile ai fini dell’ammissione al passivo se il decreto di esecutorietà non è stato emesso prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 9539 dell’11 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la domanda, avanzata da una ‘s.r.l.’, di partecipazione alla liquidazione del patrimonio del debitore e centrata su un credito ipotecario frutto di un decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto da un istituto di credito e poi ceduto alla società.
Secondo il liquidatore, va escluso il credito della ‘s.r.l.’, siccome non provato, a fronte della inopponibilità del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ma solo dopo l’apertura della liquidazione.
A certificare l’esclusione del credito nella definitiva formazione dello stato passivo provvedono i giudici di Cassazione.
Ciò che viene in gioco è l’utilizzabilità del decreto ingiuntivo come titolo idoneo di per sé a determinare la partecipazione della società alla procedura di liquidazione del patrimonio. In questi termini è corretta, secondo i magistrati di terzo grado, l’affermazione secondo cui costituisce un principio generale delle procedure concorsuali, nelle quali è prevista la formazione del passivo, la cristallizzazione della situazione debitoria al momento dell’apertura della procedura. Ed è questo il principio in forza del quale il decreto di esecutività – che la società ha ritenuto di richiedere, ma solo dopo l’apertura della liquidazione del patrimonio – non può avere alcuna rilevanza ai fini della decisione sulla formazione del passivo, la quale, a sua volta, è funzionale solo a regolare la ripartizione delle risorse disponibili all’esito della liquidazione.
In sostanza, va applicata anche nella liquidazione del patrimonio la medesima rigorosa regola in punto di opponibilità alla procedura del decreto ingiuntivo che è stata costantemente sancita con riguardo all’ammissione al passivo del fallimento.
Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici precisano che il decreto ingiuntivo, in quanto tale, non è e non può essere considerato alla stregua di una prova del credito, essendo invece un provvedimento che può essere opponibile o non opponibile alla procedura concorsuale. Qualora non sia opponibile, la diversa questione della prova del credito rimane impregiudicata e, per risolverla, possono essere ripresentate e valutate anche le medesime prove documentali già utilizzate per ottenere il decreto ingiuntivo.

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