Censurata la ‘Azienda sanitaria locale’ che rinvia sine die l’eventuale presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare

Irrilevante, chiariscono i giudici, il riferimento alle caratteristiche peculiari della struttura

Censurata la ‘Azienda sanitaria locale’ che rinvia sine die l’eventuale presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare

Sacrosanto l’obbligo della ‘Azienda sanitaria locale’ di predisporre il servizio di trasporto dei disabili. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 8272 del 27 ottobre 2025 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in Puglia, definiscono illegittima la nota con cui la ‘Azienda sanitaria locale’ rinvia sine die leventuale presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare e lo fa sul presupposto che la struttura richiedente il servizio è un centro di assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza (non necessariamente disabili.
Per i giudici è illuminante il
quadro normativo della Regione Puglia, da cui discende il carattere onnicomprensivo, e quindi esteso a tutte le tipologie di centri diurni, dellobbligo delle ‘Aziende sanitarie locali’ di farsi carico dei servizi di trasporto, ferme restando la compartecipazione dei Comuni fino al 60 per cento degli oneri e la possibilità di stipulare coi Comuni accordi per la gestione integrata e coordinata del servizio.
Peraltro, è la stessa legge, sia nazionale che regionale, a prevedere una compartecipazione dei Comuni alla spesa (fermo restando che il dovere di predisporre il servizio fa capo alle ‘Aziende sanitarie locali’), con una scelta solidaristica che evidentemente discende proprio dalla difficoltà di stabilire nei singoli casi, e indipendentemente dalla tipologia di centri diurni, quali siano le prestazioni prevalenti fra quelle sanitarie e quelle assistenziali.
Accolte, nella vicenda in esame, quindi, le obiezioni sollevate dalla persona che gestisce un ‘Centro diurno per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza’ e da un ospite di quel ‘Centro’.
Decisivo il riferimento al quadro normativo regionale attuale, da cui non può che discendere il carattere onnicomprensivo, e quindi esteso a tutte le tipologie di centri diurni, dell’obbligo delle ‘Aziende sanitarie locali’ di farsi carico dei servizi di trasporto. Vi è comunque la competenza integrata di Comuni e ‘Aziende sanitarie locali’, con la sola particolarità che, laddove la prestazione si connoti per una prevalenza della parte sanitaria, la competenza organizzativa del servizio è attratta nella sfera discrezionale dell’’Azienda sanitaria locale’, e viceversa.
Su tale assetto originario hanno inciso successive modifiche del quadro normativo regionale: in particolare, si è chiarito che non sono autorizzate distinzioni tra diverse tipologie di centri diurni quanto al dovere delle ‘Aziende sanitarie locali’ di farsi carico dei servizi di trasporto. E la normativa include le varie tipologie di centri diurni fra le strutture per disabili.

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