Autovelox omologato e tarato: multa confermata se l’automobilista non dimostra il difetto di funzionamento dell’apparecchiatura
In presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice sindacare le modalità con cui tale taratura è stata effettuata
Se l’amministrazione comunale ha fornito la dimostrazione della regolare omologazione e taratura dell’apparecchio mobile presso un centro accreditato entro un anno prima del rilevamento dell’infrazione, è onere dell’automobilista, quale destinatario dell’infrazione, dimostrare il difetto del funzionamento dell’autovelox. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ribadiscono, in primis, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, e aggiungono poi che, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, mediante i relativi certificati. Ciò significa che, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice sindacare le modalità con cui tale taratura è stata effettuata. Con la conseguenza che l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’automobilista e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Sicché, a fronte di tale regolare e tempestiva taratura e omologazione, mediante un centro accreditato, con il rilascio della relativa certificazione, non è necessaria un’ulteriore verifica rimessa a terzi del funzionamento dell’apparecchio al tempo della sua utilizzazione, presumendosi, in ragione dell’avvenuta omologazione, il suo regolare funzionamento. (Ordinanza 22627 del 26 luglio 2023 della Cassazione)