Stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale: decisiva una situazione di impotenza strutturale a non soddisfare le proprie obbligazioni

A fronte di un ingente debito tributario, si può dichiarare il fallimento (o l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti) del debitore, senza entrare nel merito delle pretese impositive

Stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale: decisiva una situazione di impotenza strutturale a non soddisfare le proprie obbligazioni

Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto tanto per la dichiarazione di fallimento quanto dell’apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (anche se, in ipotesi, a scadenza rateale) a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità per farvi fronte. Di conseguenza, a fronte di un ingente debito tributario, si può, del tutto legittimamente, dichiarare il fallimento (o l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti) del debitore, senza entrare nel merito delle pretese impositive.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 6647 del 20 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società e dei suoi soci.
Condivisa anche in terzo grado la valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali hanno osservato che la società versa in stato d’insolvenza in ragione tanto dell’ingente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario, quanto della mancata disponibilità di somme liquide per farvi fronte.
Così, correttamente, secondo i magistrati di Cassazione, si è dato rilievo all’unico fatto realmente decisivo, vale a dire la definitiva incapacità della società debitrice di far fronte, con denaro o beni prontamente liquidabili, ai debiti, ancorché rateizzati, nei confronti dell’Erario.
In sostanza, è decisiva la constatazione che la società non ha materialmente la disponibilità delle somme liquide per fare fronte ai debiti nei confronti dell’Erario, neppure (evidentemente) nella misura e alle scadenze delle rate in cui gli stessi erano stati, a suo dire, ristrutturati. Logico, quindi, ritenere che la società, in ragione dell’oggettiva persistente e irreversibile impotenza funzionale e incapacità patrimoniale, di adempiere con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni, versi in uno palese stato d’insolvenza.
A sostegno di questa valutazione ci sono numeri inequivocabili.
In premessa, viene ricordato che, ‘Codice della crisi d’impresa’ alla mano, l’apertura della liquidazione giudiziale è preclusa se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30mila euro. Di conseguenza, è irrilevante, nella vicenda in esame, stabilire a tal fine se il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al momento della declaratoria della procedura di liquidazione, sia risultato pari (o inferiore) a quasi 295mila euro, non avendo alcun impatto sul limite richiesto per l’assoggettamento alla procedura, atteso che è comunque nettamente superiore alla soglia individuata, come detto, in 30mila euro
Né rileva, viene aggiunto, il fatto che la società sia stata ammessa alla cosiddetta ‘rottamazione quater’, posto che la temporanea inesigibilità del credito erariale conseguente all’ammissione alla procedura di definizione agevolata, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali, non esclude la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a richiedere o proseguire procedure dirette all’accertamento e alla declaratoria dello stato di insolvenza, anche se può costituire oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza.
Su questo fronte hanno decisivo rilievo alcuni elementi di fatto, cioè la sussistenza dell’ingente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario (cosa che rende irrilevante l’inesistenza di debiti nei confronti di dipendenti, banche e fornitori), la mancanza in capo alla società di beni immobili o di beni mobili aggredibili, non essendosi, peraltro, riscontrata la disponibilità di somme liquide, l’inattività produttiva della società, cosa che lascia agevolmente dedurre che non è più in grado di produrre beni con margine di redditività e in mancanza di entrate non può all’evidenza arginare l’ingente esposizione debitoria.
A completare il quadro, poi, un’ulteriore osservazione. Il fatto che la società non sia stata in grado di pagare tempestivamente neanche la prima rata, soddisfatta solo dopo la scadenza, e abbia lasciato trascorrere infruttuosamente anche il termine della seconda rata della concordata definizione agevolata con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, conferma in termini significativi tale situazione di criticità economica e finanziaria rendendo ancora più evidente l’oggettiva persistente e irreversibile impotenza funzionale e l’incapacità patrimoniale della società e dei soci illimitatamente responsabili di adempiere con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni, come, del resto, era già emerso con l’esito negativo di tutte le procedure esecutive intentate e con il sistematico inadempimento di tutti piani di rientro avanzati.

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