Separazione e addebito: colpevole la moglie ‘mammona’

Crisi addebitabile alla donna che ha deciso di far definitivamente rientro a casa dei suoi genitori, subito dopo il matrimonio

Separazione e addebito: colpevole la moglie ‘mammona’

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10859 del 23 aprile 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso tra due coniugi, hanno ritenuto ‘colpevole’ la donna.
In generale, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento dell’altro coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza .
In questa ottica, il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale in quanto porta all’impossibilità della convivenza, a meno che l’autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l’esistenza di una giusta causa o che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Costituisce una giusta causa, la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
L’anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integra un’eccezione in senso lato, e può essere rilevata d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo, anche se va tenuto conto che l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l’addebito della separazione.
Così, ai fini dell’esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell’altro coniuge, non essendo configurabile un’esimente oggettiva, che faccia venire meno l’illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l’affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda, anche per i magistrati di Cassazione è evidente il peso specifico della condotta tenuta durante il matrimonio dalla donna, la quale aveva deciso di far definitivamente rientro a casa dei suoi genitori, subito dopo il matrimonio.
Ciò ha costituito una grave violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio e si è posta come unica causa del naufragio del rapporto coniugale. Anche perché l’allontanamento della donna dalla residenza del marito non rinviene alcuna giustificazione né in ragioni di lavoro, non essendo all’epoca la donna impegnata in una stabile occupazione nella città dei genitori, né in ragioni di salute, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la suddetta abbia avuto la necessità di essere assistita dai propri familiari a causa di una gravidanza difficile, e, comunque, tale comportamento non può essere in alcun modo giustificato per il periodo successivo al parto, allorquando, continuando a vivere nella casa dei suoi genitori, la donna ha costretto il coniuge a privarsi della vicinanza alla moglie e al figlio, e a dover affrontare continui spostamenti per poter raggiungere il proprio nucleo familiare, in un contesto ambientale condizionato dalla presenza della famiglia di origine della moglie.
Rilevante poi un ulteriore dettaglio: si è escluso che fosse intervenuto tra le parti un accordo per fissare la residenza comune nella città dei genitori della donna.

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