Separazione dei coniugi: il mantenimento va calcolato facendo riferimento al potenziale tenore di vita raggiungibile durante il matrimonio

Necessario, quindi, tenere conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro

Separazione dei coniugi: il mantenimento va calcolato facendo riferimento al potenziale tenore di vita raggiungibile durante il matrimonio

Per la determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi è doveroso fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ma il tenore di vita matrimoniale va identificato, precisano i giudici (ordinanza numero 14461 del 30 maggio 2025 della Cassazione), avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Illogico, quindi, fare riferimento al tenore di vita imposto dall’uso in concreto delle risorse a disposizione quando tale uso sia stato limitativo rispetto alle effettive disponibilità economiche della famiglia.
Respinte, di conseguenza, nella vicenda presa in esame dai giudici, le obiezioni sollevate da un uomo a fronte dell’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di 250 euro a titolo di contributo per il mantenimento.
In generale, on la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, perciò in favore del coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che versi in una condizione economica deteriore, spetta, a carico dell’altro coniuge, un assegno di mantenimento, privo della componente compensativa propria dell’assegno divorzile, ma correlato al tenore di vita matrimoniale, con riferimento, però, a quello offerto, all’epoca, dalle potenzialità economiche dei coniugi
Ragionando in questa ottica, nel valutare se il coniuge che richiede l’assegno è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se non la metta a frutto senza giustificato motivo.
Di conseguenza, l’incapacità del coniuge debole economicamente di mantenere un tenore di vita analogo a quello del matrimonio si desume dalle potenzialità economiche di entrambi, e detto tenore di vita è da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, e capacità di lavoro.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici respingono le obiezioni sollevate dall’uomo e osservano che quest’ultimo controllava, durante il matrimonio, ogni risorsa economica della famiglia e non condivideva le risorse a disposizione con gli altri componenti del gruppo familiare, imponendo loro un regime di vita per così dire essenziale, ma il tenore di vita di riferimento non può essere quello imposto dall’uso in concreto delle risorse a disposizione, bensì quello reso oggettivamente possibile, almeno sulla carta, dalle disponibilità patrimoniali.

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