Pandemia e provvedimenti regionali illegittimi
Illegittimo il provvedimento regionale che ha all’epoca vietato ogni attività motoria all’aperto
Il riferimento è, nello specifico, all’ordinanza del presidente della Regione Sicilia con cui nell’aprile del 2020, in piena pandemia, fu imposto il divieto per la popolazione sana, in particolare per quella minorenne, di uscire da casa anche per svolgere, nei pressi della propria abitazione, attività sportiva e motoria. I giudici osservano che all’epoca lo Stato aveva assunto su di sé, con l’adozione di ogni nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, la predeterminazione delle misure da applicarsi in tutto il territorio nazionale, che pur veniva (o poteva venire) partitamente considerato regione per regione, in relazione al relativo quadro epidemiologico, lasciando alla competenza sanitaria regionale esclusivamente la disciplina di specifiche situazioni locali in ambiti infraregionali, nonché l’eventuale interinale adeguamento delle misure applicabili nell’intera Regione, ma - per queste ultime - solo ove fosse sopravvenuto il suddetto presupposto fattuale legittimante costituito da un aggravamento epidemiologico posteriore all’emanazione dell’ultimo decreto emanato (e, perciò, con efficacia temporalmente limitata fino a quello successivo). Sicché, anche ove fosse stato presente un effettivo aggravamento del rischio sanitario, la decisione di adottare misure ulteriormente restrittive avrebbe dovuto trovare fondamento nei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e, comunque, sotto la continuativa vigilanza statale. I giudici aggiungono che, perseguendo consapevolmente un sofferto, ponderato, ma complessivamente equilibrato bilanciamento tra l’esercizio dell’autorità (giustificato dall’emergenza pandemica, ma sempre mantenuto nei limiti da essa concretamente imposti) e il rispetto della libertà dei cittadini (sub specie, in particolare, di libertà personale, che non si è mai ritenuto di potere né di volere incidere), lo Stato era giunto fino a porre in essere, in alcuni non brevi periodi, un’estrema limitazione della libertà di circolazione, ma mai, neppure nelle cosiddette ‘zone rosse’, aveva inteso spingere tali limitazioni fino a porre la popolazione non infetta, o non in quarantena, in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle della detenzione domiciliare (che parimenti può consentire di allontanarsi da casa, ma solo per esigenze alimentari e per motivi di lavoro). È in siffatta prospettiva che si spiega come e perché lo Stato abbia sempre mantenuto aperta, per tale popolazione, la possibilità di svolgere, pur se con modalità conformate alla situazione pandemica (ossia nei pressi della propria abitazione e osservando il cosiddetto distanziamento sociale), quella attività sportiva e motoria che ha verosimilmente costituito l’ultimo diaframma, invero però mai violato, fra la massima compressione possibile della libertà di circolazione (imposta in base alla legge, ma per conclamati e innegabili motivi di sanità) e l’ablazione, sempre invece doverosamente evitata dallo Stato, della libertà personale (ablazione che non è prevista per motivi di sanità). (Sentenza 713 del 24 ottobre 2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana)