Niente amministrazione di sostegno se la persona è pienamente lucida
Rilevante anche il fatto che la protezione è già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari del soggetto
In materia di amministrazione di sostegno, se il soggetto potenzialmente destinatario della misura è persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e se la sua protezione è già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (da lui attivato autonomamente), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e della dignità personale del soggetto.
Questo i principi ribaditi dai giudici (ordinanza numero 9376 del 14 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, respinto l’ipotesi dell’apertura della procedura di amministrazione di sostegno di una donna, ipotesi avanzata da due suoi fratelli.
Decisiva la constatazione che i due fratelli non hanno mai prodotto alcuna certificazione medica idonea ad attestare eventuali menomazioni della sorella.
In generale, l’amministrazione di sostegno, innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi – all’attualità – nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, non necessariamente di ordine mentale, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire e che – a differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione – sostenga la libertà decisionale delle persone deboli, aiutandole a svolgere i compiti quotidiani senza sostituire la loro volontà, sulla base di un decreto adottato da un giudice, e sia idoneo a adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Di recente, poi, si è ribadito che l’istituto dell’amministrazione di sostegno assume come cardine la protezione dell’autodeterminazione dell’amministrato in tutti gli ambiti in cui può esprimersi, senza, tuttavia, determinare un pregiudizio nell’esercizio di diritti di pari rango quali il diritto alla salute, il diritto ad una condizione di vita dignitosa e non esposta a pericoli, il diritto a conservare il proprio assetto economico patrimoniale senza rinunciare alla propria indipendenza economica, tenuto conto del tenore di vita e delle concreta capacità reddituali personale, il diritto a non rinunciare ad interessi e modalità di vita quotidiana ove non espongano a pericoli connessi all’integrità psico-fisica dell’amministrato.
Così, tornando alla vicenda specifica in esame, si è esclusa l’esistenza di una condizione di infermità o di una menomazione delle capacità psicofisiche della donna. E questo dettaglio è fondamentale, poiché l’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido, opposizione che deve essere opportunamente considerata, a meno che non sia provocata da una grave patologia psichica tale da rendere il soggetto inconsapevole del bisogno di assistenza.