Necessaria la forma scritta per la procura conferita per operare sul conto corrente
La legge sulla trasparenza bancaria impone per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari la forma scritta, introducendo una nullità di protezione
La procura conferita per operare sul conto corrente deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 9855 del 16 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un contestato prelievo su un conto corrente bancario, prelievo corposo, pari a circa 40mila euro ed effettuato da un nipote del titolare del conto.
A dare torto alle eredi del titolare del conto, legittimando il contestato prelievo, sono i giudici di merito, per i quali è provata, con presunzioni, la sussistenza della delega a favore del terzo che ha effettuato i contestati prelievi dal conto corrente.
In particolare, in secondo grado, viene osservato che l’esistenza della delega rilasciata dal titolare del conto in favore del nipote e valida ad operare sul conto, si può ricavare dalle seguenti circostanze: tutte le operazioni contestate erano state eseguite presso la filiale di banca con la cooperazione di diversi dipendenti ed era quindi improbabile che alcuno di essi si fosse mai avveduto dell’inesistenza della citata delega; nell’informativa di reato dei carabinieri prodotta in giudizio si dava atto della sussistenza di tale delega; non sussistevano elementi da cui poter desumere l’incapacità psichica del titolare del conto.
E poi, viene aggiunto, la delega in favore di terzi ad operare su conto corrente non richiede la forma scritta ad substantiam e può essere desunta anche dal comportamento del presunto delegante.
Questa visione, contestata dagli eredi del titolare del conto, viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, in premessa, che il ‘Testo unico bancario’ in vigore dal primo gennaio del 1994 non contempla un’espressa disciplina dei poteri rappresentativi relativi al correntista, per cui il rapporto tra disciplina dei rapporti bancari e i negozi rappresentativi va ricercata necessariamente nel corpo del Codice Civile.
Ciò detto, va tenuto presente che l’accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l’effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest’ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame. Il potere di compiere operazioni sul conto corrente da parte di soggetto terzo può, dunque, in linea generale, essere inquadrato nell’ambito del potere rappresentativo conferito con la procura, cui è sotteso il rapporto di mandato.
Tornando alla specifica vicenda, il giudice d’Appello ha sostenuto che la delega conferita al nipote dal titolare del conto non richiede, in generale, la forma scritta ad substantiam, ma assume l’esistenza di mandato con rappresentanza, richiamando la procura. Ma, Codice Civile alla mano, la procura non ha effetto, osservano i giudici di Cassazione, se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Al riguardo, va rilevato che la legge del 1992 sulla trasparenza bancaria impone per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari la forma scritta, introducendo una nullità di protezione.
Ai fini del rispetto del tradizionale requisito della forma scritta ad substantiam non è mai stata messa in discussione la necessità della sottoscrizione dell’accordo ad opera di entrambe le parti, pur ammettendosi che essa possa avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe sottoscritte e inscindibilmente collegate, tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti.
Tirando le somme, la procura conferita per operare sul conto corrente deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità, chiosano i magistrati di Cassazione, smentendo completamente la posizione del giudice di Appello.