Lei ha rinunciato alla professione, tacito il consenso di lui: ora l’ex moglie ha diritto all’assegno divorzile

Per i giudici non ci sono dubbi: il sacrificio delle aspettative professionali della donna esige di essere compensato

Lei ha rinunciato alla professione, tacito il consenso di lui: ora l’ex moglie ha diritto all’assegno divorzile

Assegno divorzile all’ex moglie: sufficiente il tacito consenso, all’epoca del matrimonio, da parte del marito alla scelta di lei di rinunciare alla professione per dedicarsi ai figli e alla famiglia.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 24782 del 26 agosto 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra due coniugi ormai in rotta.
Riflettori puntati sull’assegno divorzile riconosciuto alla donna e contestato, ovviamente, dall’uomo.
Favorevole all’ex moglie il pronunciamento d’Appello. Relativamente alla debenza dell’assegno divorzile, difatti, il giudice di secondo grado, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene sia emerso che la donna, prima del matrimonio, svolgeva a tempo pieno la professione di avvocato, con redditi significativi che si erano successivamente ridotti in conseguenza della scelta di ridurre l’attività lavorativa, a seguito della nascita dei figli, e di optare per lo svolgimento di attività part-time.
Tale scelta, verosimilmente condivisa – quantomeno tacitamente – dall’altro coniuge, aveva determinato, secondo il giudice d’Appello, una progressiva contrazione dell’attività professionale e delle correlate capacità reddituali della donna, fino al successivo inserimento in un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, con contratto a tempo determinato, circostanza che evidenziava una condizione economica non stabilizzata e potenzialmente destinata a futura riduzione.
In sostanza, è provato, secondo il giudice d’Appello, che le scelte di organizzazione della vita familiare abbiano inciso in maniera significativa sulle prospettive professionali della donna, determinandone un sacrificio delle potenzialità reddituali che si riflette nell’attuale squilibrio economico tra lei e l’ex marito.
Queste considerazioni sono condivise in pieno dai magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate dall’uomo e confermano il diritto della donna a percepire l’assegno divorzile.
Ciò soprattutto per una considerazione: non pare potersi dubitare che il ruolo assunto dalla donna nella conduzione della vita familiare abbia inciso non poco sull’abbandono dell’attività professionale di avvocato, trattandosi di professione, che, per la sua delicatezza e per l’impegno richiesto, presuppone una disponibilità di tempo non del tutto compatibile con le incombenze di carattere familiare, specie in presenza di figli in tenera età.
Di conseguenza, il sacrificio delle aspettative professionali della donna esige di essere compensato, tanto più che, grazie al ruolo da lei assunto nella organizzazione familiare, l’uomo ha potuto continuare ad occuparsi a tempo pieno delle società commerciali in cui era inserito e consolidare, quindi, la sua posizione economica, peraltro in buona parte riconducibile ad una realtà imprenditoriale facente capo alla sua famiglia di origine.

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