Disconnessione della pavimentazione, signora finisce a terra: l’incedere disattento le costa il risarcimento

Decisivo il richiamo al principio secondo cui, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del soggetto danneggiato può interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso

Disconnessione della pavimentazione, signora finisce a terra: l’incedere disattento le costa il risarcimento

L’incedere senza prestare attenzione alle condizioni della strada è condotta negligente che può costare il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 22864 dell’8 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio verificatosi in provincia di Napoli.
In generale, va richiamato il principio secondo cui, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del soggetto danneggiato può interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia caratterizzata da esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Ragionando in questa ottica, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del soggetto danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo soggetto nel dinamismo causale del danno.
Tornando alla specifica vicenda, alla donna, che ha lamentato non pochi danni fisici subiti a seguito di una caduta provocata, a suo dire, da una disconnessione presente nella pavimentazione di una piazzetta, va negato il risarcimento, in quanto ella avrebbe dovuto dimostrare non tanto di essere caduta nei pressi della sconnessione, raffigurata nelle fotografie prodotte agli atti, quanto piuttosto che il sinistro era stato provocato da detta sconnessione, ma tale circostanza non è stata in alcun modo da lei dimostrata.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici aggiungono che, in base alla riconoscibilità dello stato dei luoghi, è possibile escludere che la disconnessione della pavimentazione presentasse i caratteri dell’imprevedibilità e dell’invisibilità, e di conseguenza asserire che la donna, anche alla luce dell’ampiezza degli spazi, avrebbe potuto evitare di percorrere quello specifico tratto di piazzetta semplicemente utilizzando l’ordinaria diligenza, o percorrerlo prestando la dovuta attenzione.
In conclusione, il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo difetta, giacché la condotta della signora, che incedeva senza prestare attenzione alle condizioni del manto stradale, è risultato talmente negligente da assorbire l’intero rapporto causale. E quindi è inevitabile giungere alla conclusione che il sinistro si sia verificato proprio per colpa esclusiva della donna.

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