Dipendente assegnato a mansioni inferiori: opzione possibile

Fondamentale, però, che tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del dipendente, che ricorra una obiettiva esigenza (organizzativa o di sicurezza) del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore d’opera

Dipendente assegnato a mansioni inferiori: opzione possibile

Nel contesto del pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza (organizzativa o di sicurezza) del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore d’opera o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 14249 del 14 maggio 2026 della Cassazione) per confermare la ‘condanna’ di una struttura ospedaliera, colpevole di avere demansionato alcuni collaboratori professionali sanitari, avendoli adibiti allo svolgimento di mansioni inferiori proprie della categoria del personale ausiliari, cioè degli operatori socio-sanitari.
In premessa viene ribadito che la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori può essere legittima ma deve rispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente. Peraltro, le mansioni inferiori devono essere richieste solo incidentalmente o marginalmente, e quindi è escluso che sia legittima la loro pretesa non in via occasionale ma in maniera programmata. Quindi, vi è la necessità che vi sia comunque adibizione, in modo prevalente e assorbente, del dipendente alle mansioni di appartenenza.
In sostanza, le mansioni inferiori sono sempre legittime se marginali, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza. Quando, invece, tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia – ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell’inquadramento – sul piano giuridico, non vi è dubbio che, nel caso in esame, la richiesta agli infermieri di attività proprie degli operatori socio-sanitari non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all’utilità della struttura ospedaliera, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività. Ciò però solo a ben determinate condizioni, precisano i giudici di Cassazione. Intanto, deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere, e poi è indubbio che la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore.
Così, il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo, che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento.
Analizzando la specifica vicenda, ai lavoratori sono state chieste, per molti anni, le prestazioni proprie degli operatori socio-sanitari, quali il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, il trasporto dei degenti all’interno o all’esterno della struttura ospedaliera, l’alimentazione e la cura dell’igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali da sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, dei rifiuti, e ciò con una rilevanza quantitativa apprezzabile per l’assenza totale, fino ad una certa data, di personale che si occupasse di tali incombenze.
Tali compiti – non contestati dall’azienda ospedaliera – erano certamente estranei alla qualifica di appartenenza, ben più ampi di quelli, indicati a titolo di esempio dalla difesa della struttura ospedaliera come meramente accessori e strettamente legati all’attività infermieristica, come, ad esempio, gettare la siringa, dopo averla usata, nell’apposito contenitore dei rifiuti.
Per quanto concerne il danno subito dai lavoratori, sono chiari gli elementi da cui desumere il pregiudizio alla professionalità, cioè la durata nel tempo di tale adibizione – protrattasi per oltre un decennio –, la rilevanza qualitativa del demansionamento, giacché le mansioni inferiori si discostavano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile, la pubblicità del demansionamento, tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano naturalmente la confusione dei ruoli e l’aspettativa in capo ai pazienti e ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti e l’erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze.

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