Credito a fronte di procedura concorsuale: come valutare la prededucibilità
Per i giudici non ci sono dubbi: il credito da restituzione di pagamento indebito eseguito in pendenza di domanda di concordato preventivo non acquisisce natura prededucibile
Il criterio della occasionalità tra fatto generativo del credito e procedura concorsuale non si esaurisce in una mera coincidenza cronologica, ma si connota, di norma, anche per l’imputazione del rispettivo titolo all’attività degli organi della procedura stessa, poiché altrimenti risulterebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa procedura.
Questi i principi applicati dai giudici (ordinanza numero 2246 del 3 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a valutare l’istanza con cui una ‘s.r.l.’ ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento di un’altra ‘s.r.l.’ per un credito di quasi 21mila euro.
Il giudice delegato al fallimento ha ammesso il credito al passivo, ma in via chirografaria, disattendendo la richiesta di riconoscimento della prededuzione, avanzata dalla ‘s.r.l.’ sulla base del rilievo che il pagamento della somma, poi rivelatasi eccessiva, è stato effettuato in pendenza della domanda di ammissione al concordato preventivo depositata dalla ‘s.r.l.’ in crisi al Tribunale.
Tema centrale, quindi, è quello relativo al possibile riconoscimento della prededuzione, come richiesto dalla ‘s.r.l.’.
A chiudere il cerchio, respingendo le obiezioni sollevate dalla ‘s.r.l.’, provvedono i magistrati di Cassazione, ricordando che, al di fuori dell’ambito degli atti compiuti dagli organi della procedura, ovverosia con riferimento agli atti compiuti dal debitore, diventa fondamentale la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con cui si individuano gli atti legalmente compiuti, che, secondo la legge fallimentare, fanno sorgere crediti dei terzi prededucibili. E assume rilievo decisivo la precisazione che le nozioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non hanno carattere assoluto, ma vanno definite in rapporto al contesto della crisi d’impresa e al tipo di iniziativa adottata dal debitore per porvi rimedio, di modo che atti che sarebbero di ordinaria amministrazione in un normale contesto di esercizio dell’impresa potrebbero non esserlo nell’ambito della procedura concorsuale. Per questo, si è stabilito altresì che il giudizio sul carattere ordinario o straordinario dell’atto di amministrazione richiede che il debitore abbia assolto l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti.
Tornando allo specifico caso, la fonte dell’obbligazione indicata dalla ‘s.r.l.’ non è, osservano i magistrati, un atto di amministrazione posto in essere dal debitore, bensì un pagamento indebito eseguito in suo favore dal creditore, di cui quest’ultimo chiede la restituzione. Si tratta, pertanto, di un’obbligazione ex lege, come tale estranea sia al concetto di amministrazione del patrimonio e dell’impresa del debitore, sia, conseguentemente, anche alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Non si tratta, quindi, di un credito sorto per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, ma di un credito sorto in conseguenza di un fatto verificatosi in mera coincidenza cronologica con la pendenza della domanda di concordato. Ciò non basta per integrare gli estremi del credito sorto in occasione della procedura concorsuale, vista la carenza del requisito dell’occasionalità.
Volendo sintetizzare, il credito da restituzione di pagamento indebito eseguito in pendenza di domanda di concordato preventivo non acquisisce natura prededucibile, in quanto l’obbligazione ex lege è estranea al concetto di amministrazione del patrimonio del debitore e la mera coincidenza cronologica con la procedura concorsuale non integra il requisito dell’occasionalità, che richiede invece l’imputazione del titolo all’attività degli organi della procedura o agli atti legalmente compiuti dal debitore nell’ambito della stessa procedura.