Coniugi separati ma conviventi: nessun esborso economico a carico dei figli
Respinta la richiesta dell’uomo di ottenere una compartecipazione economica dei figli per la manutenzione della caldaia
Invece, è possibile considerare il sottotetto come pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo
I giudici precisano che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine fissato per l’ultimazione dell’opera