Cessione in blocco di crediti: la pubblicazione in ‘Gazzetta Ufficiale’ non basta a dimostrare l’inclusione di uno specifico credito

Necessario, invece, un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel cui ambito la pubblicazione assume valore meramente indiziario

Cessione in blocco di crediti: la pubblicazione in ‘Gazzetta Ufficiale’ non basta a dimostrare l’inclusione di uno specifico credito

In caso di cessione in blocco di crediti, con notificazione mediante pubblicazione in ‘Gazzetta Ufficiale’, tale pubblicazione non è sufficiente a dimostrare l’inclusione di uno specifico credito tra quelli ceduti quando vi sia contestazione del debitore. Al contrario, è necessario un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel cui ambito la pubblicazione assume valore meramente indiziario.
In questo quadro, quindi, la presunzione di inclusione può fondarsi solo su indizi gravi, precisi e concordanti, richiedendo che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti ceduti sia sufficientemente dettagliata e precisa per consentire di concludere che il credito contestato vi rientri in ragione delle comuni caratteristiche.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 10742 del 23 aprile 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che la notificazione tramite pubblicazione sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ può rivestire valore meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Analizzando la specifica vicenda, la cessione in blocco ha avuto ad oggetto crediti maturati dal 1975 al 2016, dunque per quarantuno anni, trattandosi pertanto di una vasta tipologia di crediti di numero evidentemente elevato.
In generale, il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze.
Ampliando l’orizzonte, va considerato, precisano i magistrati di Cassazione, che la pubblicazione nella ‘Gazzetta Ufficiale’ della cessione in blocco sostituisce la notifica dell’avvenuta cessione, cioè essa è una modalità equipollente a quest’ultima, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l’avvenuta notifica della cessione.
Altra e diversa questione è quella concernente la prova dell’inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica.
Ragionando in questa ottica, allegando che la cessione in blocco è stata pubblicata nella ‘Gazzetta Ufficiale’ si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della notificazione ai debitori ceduti, ma non anche che uno specifico credito rientri tra quelli oggetto della cessione.
In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. Al riguardo è peraltro necessario che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra per tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche.
Tornando alla vicenda in esame, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati), è invero relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben quarantuno anni. A tale stregua, una siffatta indicazione non legittima l’affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti.
In altri termini, la mera affermazione che nella specie sono stati dalla banca ceduti in blocco crediti maturati in ben quarantuno anni e dichiarati deteriorati (espressione tra l’altro atecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa.

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