Buca grossa ma visibile: nessun risarcimento per il ciclista finito rovinosamente a terra
Per i giudici l’episodio va catalogato come frutto di caso fortuito, con esclusione di ogni addebito a carico del Comune
Buca grossa ma visibile: nessuna responsabilità del Comune, quindi, per la caduta subita da un ciclista. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 24066 del 28 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio verificatosi oltre dodici anni fa in quel di Galatina.
In generale, in materia di responsabilità da danni provocati da cose in custodia, responsabilità di natura oggettiva, il custode può andare esente da colpe solo provando il caso fortuito. Se tale caso fortuito consiste nella condotta della persona danneggiata, la responsabilità del custode è esclusa se quella condotta è valutabile come una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale e se, quindi, la persona danneggiata avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, rispettando il generale dovere di ragionevole cautela.
Chiara la dinamica dell’incidente verificatosi nel territorio del Comune di Galatina: nel marzo del 2013, verso le ore 12, un uomo, in sella al proprio velocipede, incappa in una sconnessione del manto stradale e finisce rovinosamente a terra.
A fronte delle lesioni fisiche riportate a seguito dell’incidente, il ciclista cita in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile per l’accaduto, e chiede un risarcimento, quantificato in quasi 240mila euro.
In primo grado il Comune viene dichiarato colpevole e condannato a sborsare oltre 100mila euro come risarcimento. In secondo grado, invece, viene esclusa ogni responsabilità del Comune, poiché il sinistro è da ascrivere, secondo i giudici, ad esclusiva responsabilità del ciclista, che ha improntato la propria condotta di guida del velocipede a negligenza e imprudenza, così interrompendo il nesso di causalità tra la res custodita e l’evento.
Nello specifico, i giudici d’Appello osservano che la buca in cui è incorso il ciclista è risultata sì di larghe dimensioni ma era posta al centro della carreggiata, sicché egli avrebbe potuto evitarla ove si fosse attenuto all’obbligo di tenere rigorosamente la destra e comunque tenendo un comportamento più accorto.
Questa visione viene condivisa e confermata dai giudici di Cassazione, i quali, accertata la palese visibilità della grossa buca ‘fatale’ al ciclista, ritengono logico catalogare l’episodio come frutto di caso fortuito, non addebitabile quindi ad una responsabilità del Comune. Anche perché la persona danneggiata avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, usando l’ordinaria diligenza, ossia anzitutto tenendo rigorosamente la destra, in conformità al comportamento richiesto dalle norme sulla circolazione stradale, posto che la buca, per quanto di grosse dimensioni, si trovava esattamente al centro della carreggiata, e, in secondo luogo, proprio perché di grosse dimensioni, ritenendo che essa era ampiamente visibile, dunque evitabile, ove il ciclista avesse adottato la necessaria cautela nell’affrontare il tratto di strada interessato dalla buca, tanto più che l’intera strada si trovava in condizioni non ottimali.
La circostanza di non avere, il ciclista, così operato il ciclista integra un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, poiché costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile.