Automobilista col piede ‘pesante’: salvato dalla burocrazia

Verbale nullo a causa dalla tempistica eccessivamente lunga nell’identificazione del trasgressore, anche perché la pubblica amministrazione non ha dimostrato che l’accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni

Automobilista col piede ‘pesante’: salvato dalla burocrazia

Donna al volante colta in fallo dall’autovelox ma salvata dalla lentezza della pubblica amministrazione. Verbale nullo, sanciscono i giudici (ordinanza numero 31896 del 7 dicembre 2025 della Cassazione), a causa dalla tempistica eccessivamente lunga nell’identificazione del trasgressore, anche perché la pubblica amministrazione non ha dimostrato che l’accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni.
Scenario dell’episodio, risalente a metà giugno del 2021, è il territorio di un piccolo paese in provincia di Bari. Lungo quelle strade, difatti, una donna viene beccata, grazie all’autovelox, a non rispettare il limite di velocità. Consequenziale il verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale ed emesso, però, solo il primo di settembre del 2021. Quest’ultimo dettaglio si rivela decisivo, secondo il Giudice di pace, il quale osserva che il verbale risulta notificato tardivamente rispetto all’accertamento della violazione, ovvero oltre il termine decadenziale di novanta giorni fissato dal ‘Codice della strada’, atteso che la violazione è stata commessa in data 15 giugno 2021, mentre il verbale è stato inviato per la notifica a mezzo posta soltanto il 20 settembre 2021.
Nullo, quindi, il verbale a carico della automobilista. Di parere opposto, invece, il giudice del Tribunale, il quale accoglie l’obiezione proposta dal Comune, obiezione secondo cui il giorno da cui computare il termine iniziale della decorrenza dei novanta giorni prescritti deve essere quello del primo di settembre del 2021, e cioè dal compimento dell’attività accertativa.
Valido, quindi, il verbale. Ciò perché, secondo il giudice, con l’espressione letterale utilizzata dal ‘Codice della strada’ (“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore”), il legislatore ha inteso valorizzare l’attività, ulteriore, compiuta dall’amministrazione, necessaria a completare le verifiche propedeutiche alla contestazione della violazione, quali l’attività di esame delle risultanze dei rilievi effettuati dall’apparecchiatura, al fine dell’individuazione dell’effettivo soggetto responsabile, nonché la redazione del relativo verbale.
Ebbene, a fronte della violazione compiuta dalla automobilista, rispetto alla data di commissione della violazione (15 giugno del 2021), la notifica è avvenuta il 20 settembre del 2021, ovvero soli sette giorni dopo la scadenza dei novanta giorni dall’accertamento, previsti dal ‘Codice della strada’, e, quindi, con uno scarto di tempo del tutto ragionevole.
Per i magistrati di Cassazione, invece, bisogna partire da una premessa: ‘Codice della strada’ alla mano, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Allo stesso tempo, il ‘Codice della strada’ individua i casi in cui è ammessa la contestazione differita, e cioè, ragionando nell’ottica della vicenda in esame, accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Tornando alla vicenda oggetto del processo, il tema centrale è quello relativo al tempo impiegato dall’amministrazione per l’identificazione del trasgressore.
Su tale punto la Corte Costituzionale ha stabilito nel 1996 che, al fine di non far gravare l’inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione sul diritto di difesa del cittadino, qualora l’effettivo trasgressore (o un altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge) sia identificato successivamente, il termine della notifica decorre non dalla data in cui l’amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui l’amministrazione sia posta in grado di provvedere all’identificazione del trasgressore. Di conseguenza, nel caso in cui l’accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza, esso coincide con quello della rilevazione stessa, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, ciò presupponendo la predisposizione, da parte dell’amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento. Tanto, peraltro, in linea con quanto stabilito dal ‘Codice della strada’: “qualora l’effettivo trasgressore sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata entro novanta giorni dalla data in cui risultino – dal ‘P.R.A.’ o nell’archivio nazionale dei veicoli – l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative dei soggetti o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Applicando questa visione alla vicenda oggetto del processo, si osserva che il verbale specifica la motivazione della mancata contestazione immediata (ossia in quanto il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari), ma né da esso né dal provvedimento giudiziario si trae alcun elemento per affermare che l’accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni – anziché da mere prassi organizzative interne – che abbiano impedito o rallentato l’identificazione del trasgressore. Nullo, di conseguenza, il verbale con cui è stata sanzionata l’automobilista.

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